Una persona consacrata può fare da padrino?

Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 ha rimosso le restrizioni presenti in quello del 1917

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Nella sua settimanale rubrica di liturgia, padre Edward McNamara L.C., professore di liturgia e decano di teologia presso il Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma, risponde oggi ad una domanda presentata da un lettore statunitense.

Una donna consacrata può fare da madrina ad un neonato? E’ forse la sua vocazione missionaria che le impedisce di assumere l’incarico di madrina? O ad impedirlo è invece il compito tradizionale dei padrini di fungere da tutore del bambino in caso di morte dei genitori? Il diritto canonico non sembra però vietare alle persone consacrate di fare da padrino o da madrina. — C.L., Potomac, Maryland (USA)

Per sacerdoti, religiosi ed altri consacrati c’era una restrizione generale a ricoprire l’incarico di padrino e madrina, la quale derivava dal Codice di Diritto Canonico del 1917. I n° 4 e 5 del Can. 766 precisavano che per un religioso ci doveva essere la necessità urgente e l’approvazione da parte dei suoi superiori per poter fare da padrino. Un diacono o un sacerdote dovevano chiedere l’autorizzazione del vescovo.

Si riteneva infatti che la vita religiosa e lo stato clericale fossero largamente incompatibili con la responsabilità legata all’incarico di padrino o madrina. L’allora diritto canonico lo considerava un legame spirituale talmente forte da costituire persino un impedimento per il matrimonio tra padrino e figlioccia e l’eventuale tutela in caso di scomparsa dei genitori. In alcuni Paesi di forte tradizione cattolica questa precedenza della patria potestas di un padrino su altri parenti stretti era persino sancita dal diritto civile.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 ha rimosso la maggior parte di queste restrizioni. I nuovi canoni, molti più concisi rispetto a quelli precedenti, affermano per quanto riguarda i padrini:

“Can. 872 – Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

“Can. 873 – Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

“Can. 874 – §1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

“1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;

“2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;

“3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;

“4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

“5) non sia il padre o la madre del battezzando.

“§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.”

Si può presumere che un sacerdote, un religioso o una persona consacrata soddisfi queste condizioni essenziali per poter fare da padrino e quindi possa liberamente accettare tale invito. Le vecchie regole erano adeguate ad una società molto meno mobile rispetto a quella di oggi, e nella quale non era raro che un padrino dovesse assistere o sostituire i genitori nei loro compiti. Perciò le precedenti restrizioni avevano un senso.

Nella società odierna, nella quale le persone si spostano piuttosto frequentemente, il compito del padrino è spesso più di natura spirituale a distanza che un aiuto diretto ai genitori. In questo modo, un religioso può essere altrettanto di aiuto nell’educazione spirituale di un bambino quanto un parente stretto o un amico che vive a migliaia di chilometri di distanza.

[Traduzione dall’inglese a cura di Paul De Maeyer]

***

I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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Fr. Edward McNamara

Padre Edward McNamara, L.C., è professore di Teologia e direttore spirituale

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