Sulla fecondazione eterologa, troppi "vuoti normativi"

A conclusione del convegno di ieri presso la Camera dei deputati, i civilisti invocano un intervento del Parlamento

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“Con l’eliminazione del divieto di fecondazione eterologa dal nostro ordinamento, occorrerà rimettere mano alla legge 40 al fine di adeguarla al nuovo scenario disegnato dalla Corte costituzionale”. Queste le conclusioni del convegno dei civilisti, esperti di diritto di famiglia, che si sono riuniti oggi in un convegno alla Camera.

In particolare, è emerso dalle relazioni dei docenti, professori ordinari di diritto civile nelle principali università italiane, che, con l’introduzione della fecondazione eterologa in Italia, andranno disciplinati i contenuti degli esami di laboratorio richiesti per i donatori, attualmente previsti da una legge del 2010 soltanto per i partner e, dunque, con minore approfondimento sulla loro anamnesi clinica finalizzata a prevenire patologie del nascituro. Si apriranno, in questo senso, anche problematiche sui criteri selettivi dei donatori, che dovranno comunque scongiurare forme di selezione a scopo eugenetico, tuttora vietate dall’art. 13 della legge 40.

Proprio per la donazione dei gameti si è, inoltre, rilevata l’inadeguatezza della normativa con riferimento alla revocabilità del consenso del donatore, non essendo chiarito dalla legge se si tratti di un contratto, che però cozza contro la norma ancora vigente sul divieto di commercializzazione dei gameti, o di un atto di disposizione a titolo gratuito, come tale giuridicamente revocabile prima dell’impianto dell’embrione nell’utero della donna. Con riferimento, poi, all’eterologa con gameti femminili, i relatori hanno rilevato il contrasto tra i principi della legge 40 ed il codice civile italiano, che fonda lo status sulla coincidenza tra generazione materna e parto, che le tecniche di pma con donazione di ovuli invece minano alla radice, come emerso drammaticamente anche nella vicenda dello scambio di embrioni all’ospedale Pertini di Roma.

Unanimità di vedute, infine, sul tema del diritto del soggetto nato a conoscere le sue origini biologiche, secondo quanto già sancito dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 278/2013) e dalla CEDU (25 settembre 2012) o, quantomeno, a sapere di essere stato procreato con tecnica eterologa, situazione che, inevitabilmente, apre il quesito sull’eventuale anonimato del donatore, che tuttavia – rilevano i civilisti – negli ordinamenti europei è disciplinato da una legge dello Stato e non da principi o provvedimenti giurisprudenziali. Al convegno, cui è seguita una tavola rotonda con i parlamentari, hanno svolto relazioni i professori Michele Sesta (Università di Bologna), Enrico Del Prato (“Sapienza” Università di Roma), Mauro Orlandi (Università di Roma “Tor Vergata”), Mirzia Bianca (“Sapienza” Università di Roma), Enrico Moscati (Università “Roma Tre”),  Emanuele Bilotti (Università Europea di Roma), Stefania Stefanelli (Università di Perugia),  e Alberto M. Gambino, Direttore Scientifico di Diritto Mercato Tecnologia, rivista giuridica telematica che ha organizzato il convegno.

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ZENIT Staff

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