Pressioni per far accettare il testamento biologico

Registri comunali per dichiarazioni anticipate di trattamento

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di Aldo Ciappi*

PISA, venerdì, 30 ottobre 2009 (ZENIT.org).- Si sta assistendo al proliferare di delibere di vari consigli comunali, in particolare nelle aree tradizionalmente “rosse” (ma non solo), istitutive di registri pubblici atti a ricevere ed autenticare dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.), da parte di cittadini che ne facciano richiesta, da far valere nei confronti di terzi soggetti (non necessariamente medici o sanitari in genere) per il caso di sopravvenuta loro incapacità di intendere e volere.

Da ultimo, tra altri meno noti, oltre a quelli di Empoli, Pisa, Firenze, si è aggiunto anche Livorno.

Si tratta di iniziative con evidenti finalità di propaganda tipiche di certe tecniche comunicative messe in atto per creare un clima di (falsa) attesa nella popolazione ed al contempo per lanciare un messaggio alla politica nazionale affinché venga adottata una legge che, attraverso le D.A.T., consenta al disponente di esigere, se necessario anche in via autoritativa, il rispetto delle sue volontà, vergate anticipatamente, in caso di sopravvenuta sua incapacità ad esprimersi, e quindi la collaborazione attiva di altri soggetti (medico, curatore, familiari…) vincolati a darvi attuazione quand’anche esse fossero di tipo suicidario.

L’istituzione di questi registri mediante atti meramente amministrativi, in quanto tali strutturalmente privi di qualsiasi rilevanza giuridica generale, rappresenta il tentativo di forze politiche fortemente ideologizzate di condizionare il dibattito in corso impedendo quella necessaria riflessione sul tema del fine vita che riguarda da vicino tutti noi e rispetto al quale non viene fornita, da parte di esse, un’ adeguata informazione ma soltanto collaudati slogan.

Infatti, come è noto, l’attività della pubblica amministrazione non può svolgersi in contrasto con le disposizioni di legge cui resta subordinata, ragion per cui questi registri, allorché siano obiettivamente funzionali ad agevolare un’ eventuale volontà suicidaria di un soggetto, del quale si certifica con essi la relativa manifestazione, non valgono di certo ad impedire che si proceda penalmente per il reato di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) nei confronti di colui che a tale volontà desse attuazione.

Addirittura qualcuno potrebbe arrivare ad ipotizzare un concorso nel reato di cui trattasi o in quello di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) attraverso l’introduzione di questi registri, i quali potrebbero averne agevolato la consumazione inducendo confusione tra coloro (non necessariamente dei medici) che sono chiamati dal “testatore” a dare attuazione alla suddetta volontà.

Sul piano strettamente giuridico, dunque, detti registri sono illegittimi in quanto ineriscono ad una materia sottratta al potere regolamentare della pubblica amministrazione, alla stessa stregua, peraltro, dei registri delle coppie di fatto, non regolati anch’essi dalla legge in quanto tali ma fatte oggetto di una tutela de relato, sulla falsariga di quella contemplata per la famiglia unita in matrimonio.

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*Aldo Ciappi è Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Pisa

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ZENIT Staff

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