"Patti tra Stato e Chiesa violati dalla Cassazione"

La Segnatura apostolica interviene sulla sentenza della Corte di Cassazione che non riconosce la dichiarazione di nullità matrimoniale sentenziata dal Tribunale ecclesiastico in caso di convivenza di tre anni

Print Friendly, PDF & Email
Share this Entry

“Un rapporto di fatto non può sanare un invalido consenso matrimoniale” poiché “è il valido consenso, e non già la convivenza, a fara il matrimonio”. Pertanto, “non sembra accettabile che, da oggi, il matrimonio riconosciuto nullo dai tribunali ecclesiastici, con doppia sentenza conforme secondo i capi di nullità previsti dall’ordinamento canonico resterebbe per lo Stato pienamente valido”. È questa la reazione di mons. Giuseppe Sciacca, segretario aggiunto della Segnatura apostolica intervistato da Vatican Insider, alla sentenza con la quale il 17 luglio scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che non si possa riconoscere a livello civile la dichiarazione di nullità di un matrimonio sentenziata dalla Sacra Rota se c’è stata una convivenza di almeno tre anni.

Una situazione che, secondo il presule, causa conseguenze problematiche. “Il cittadino italiano cattolico – precisa -, se ottiene dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, non è più garantito come invece previsto dal vigente regime concordatario”. Anzi – aggiunge mons. Sciacca – “il cittadino cattolico italiano, che ha ottenuto sentenza di nullità, alla luce di questa pronuncia, è come diviso in due, in quanto può risultare non coniugato per la Chiesa e invece coniugato per lo Stato e, nel caso in cui si risposasse canonicamente, avrebbe contestualmente due coniugi”.

Il segretario aggiunto della Segnatura apostolica osserva che “la lettura della sentenza non manca di ingenerare perplessità, peraltro condivise da autorevoli giuristi”. Tra le varie “annotazioni” che mons. Sciacca espone, ce n’è una che riguarda una sovrapposizione giuridica tra due ordinamenti autonomi. “La sentenza – spiega – sancisce che il giudice civile ha giurisdizione parallela e alternativa a quella ecclesiastica nei confronti del matrimonio celebrato con rito concordatario. Ma, ci si può chiedere se ciò non rappresenti una vera e propria interferenza nei confronti dell’ordinamento canonico, della sua autonomia, garantita dalla Costituzione, e, s’intende, della giurisprudenza canonica”.

Print Friendly, PDF & Email
Share this Entry

ZENIT Staff

Sostieni ZENIT

Se questo articolo ti è piaciuto puoi aiutare ZENIT a crescere con una donazione