Legittimità della presenza degli obiettori di coscienza nei consultori

di Marina Casini*

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ROMA, domenica, 19 settembre 2010 (ZENIT.org).- Si è talvolta sostenuto che il medico obiettore il quale opera in un consultorio, rifiutandosi di rilasciare l’autorizzazione all’aborto, ma accettando il colloquio con la donna, decade all’obiezione. Dunque, si conclude, gli obiettori non potrebbero partecipare alla fase del colloquio dissuasivo con la donna previsto dall’art. 5 della legge 194/78. La norma chiamata in causa è l’ultimo comma dell’art. 9: “l’obiezione si intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure od interventi per l’interruzione di gravidanza”.

In realtà, proprio alla luce di tale disposizione, si può affermare che mentre il rilascio del “titolo” (ordinario o d’urgenza) abilitante all’aborto ai sensi dell’art. 5 comporta la decadenza dell’obiezione, il colloquio con la donna che intende ricorrere all’intervento abortivo nei Consultori (ma non solo) non determina alcuna revoca. I seguenti argomenti vengono a sostegno di questo assunto.
Il primo è collegato al concetto stesso di obiezione di coscienza che si fonda sul rispetto di convinzioni morali socialmente rilevanti[1].È evidente che l’impegno professionale dell’obiettore per sostenere la donna durante la gravidanza, concorrendo al dissuadere dall’aborto, costituisce la migliore verifica che la sua obiezione si fonda su motivazioni morali socialmente rilevanti.

Il secondo fa leva sul concetto di “procedure”. Dall’insieme della Legge 194/78 risulta che esse sono costituite soltanto dal rilascio del “titolo” ordinario o d’urgenza di cui al terzo e quarto comma dell’art. 5 e dalla certificazione di cui al primo comma dell’art. 7, ma non anche dall’attività dissuasiva. Il problema è quello di chiarire se all’interno dell’art. 5 tutti gli adempimenti indicati devono essere considerati procedure o meno. Viene in soccorso l’art. 12 (riguardante l’aborto delle minorenni) che a proposito dei consultori distingue tra “compiti” e “procedure”. Tale distinzione lascia supporre che nell’art. 5 vi siano adempimenti che non possono essere qualificati “procedure”.

La soluzione è che queste ultime sono costituite soltanto dal rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta o del certificato di urgenza (art. 5, commi 3 e 4), mentre le attività di dissuasione di cui all’art. 5, commi 1 e 2 sono “compiti” del Consultorio (come del resto dice anche l’art. 5 (“il consultorio e la struttura socio-sanitaria hanno il compito…” ecc.). Ciò, corrisponde, tra l’altro al significato letterale delle parole, perché la “procedura” implica un aspetto formale che manca del tutto nelle valutazioni, nelle informazioni, degli aiuti a rimuovere le cause che indurrebbero all’IVG, che – in modo informale – devono essere offerti alla donna.

Infine, ecco il terzo argomento, anche se nel termine “procedure”, si comprendessero il colloquio e i compiti di dissuasione ivi connessi, non si tratterebbe comunque di “procedure per l’interruzione della gravidanza”, poiché lo scopo dichiarato degli adempimenti di cui ai citati commi 1 e 2 dell’art. 5 non è quello di determinare l’aborto, ma, al contrario, quello di evitarlo.

Quanto sin qui sostenuto mostra, che la qualifica di obiettore di coscienza non soltanto non preclude la partecipazione ai Consultori, ma dovrebbe addirittura essere valutata come titolo preferenziale.

Purtroppo, l’interpretazione prevalente della Legge, secondo cui la funzione del colloquio è solo quella di controllare la ferma decisione della donna e non quella di evitare, se possibile l’aborto, ha determinato un doppio effetto negativo nella prassi: da un lato il personale obiettore che più efficacemente avrebbe potuto svolgere opera di prevenzione dell’aborto in fase post-concezionale viene estraniato da essa; dall’altro, l’idea erronea che chi ha condotto il colloquio debba necessariamente rilasciare il documento-certificato conclusivo, ha indotto le amministrazioni a promuovere l’accesso ai consultori familiari pubblici soltanto a non obiettori.

Consultori e vita nascente nella giurisprudenza costituzionale tedesca

Ulteriori approfondimenti sul tema in oggetto vengono considerando che il diritto alla vita del concepito non è rimasto privo di riconoscimento dopo l’entrata in vigore della L.194/78[2]. Per comprendere meglio qual è una interpretazione che non trascura i diritti del concepito è il caso di ricordare la giurisprudenza costituzionale tedesca in materia di aborto[3]. Fin dalla decisione del 25 febbraio 1975 la Corte Costituzionale tedesca ha ripetuto senza equivocità che “il nascituro in ogni momento della gravidanza è titolare di un proprio autonomo diritto alla vita”. Questo principio non è stato mai abbandonato. Tuttavia nelle due decisioni del 1992 e del 1993, successive alla unificazione delle due Germanie, la Corte ha applicato alla disciplina dell’aborto la teoria della c.d. extrema ratio: secondo cui per prevenire comportamenti anti-sociali il ricorso alla minaccia penale è l’ultimo dei rimedi.

Nel caso dell’aborto, è possibile difendere il diritto alla vita del concepito con mezzi diversi dalla sanzione penale, purché lo strumento alternativo alla minaccia penale non sia un “alibi”, ma un mezzo più alto ed efficace per difendere la vita. Viene a proposito la “tecnica del consiglio” per la quale la Corte ha dettato minuziose precisazioni al fine di garantire che tale metodo non sia un inganno. È importante quanto viene scritto a proposito del fine e della qualificazione del personale nei consultori: “La consulenza è finalizzata alla salvaguardia della vita da realizzarsi attraverso il consiglio e l’aiuto in favore della gestante alla luce del sommo valore della vita prenatale. Le operatrici e gli operatori devono farsi guidare dallo sforzo teso ad incoraggiare la gestante alla prosecuzione della sua gravidanza e a dischiudere ad essa prospettive per una vita insieme al figlio”. Conseguentemente – si legge nella sentenza – lo Stato deve affidare il compito di sostegno alla donna “solo a quegli istituti di consulenza e, in ragione dell’organizzazione che li caratterizza, in forza del loro atteggiamento di fondo nei confronti della tutela della vita prima della nascita e in rapporto al personale operante presso di loro, offrano la garanzia del fatto che la consulenza avvenga secondo le indicazioni impartite a livello costituzionale e dalla legge”.

Questa giurisprudenza, pur non riguardando evidentemente l’Italia, esprime una logica interpretativa che può essere utilizzata nella vicenda italiana a per denunciare la violazione della Legge in ordine alla funzione consultoriale.

1) Sul fondamento giuridico-costizionale del diritto di sollevare obiezione di coscienza e sul fondamento soggettivo e oggettivo dell’obiezione: DI PIETRO ML, CASINI C, CASINI M ET AL. Obiezione di coscienza in sanità. Nuove problematiche per l’etica e per il diritto. Siena: Cantagalli; 2005; DI PIETRO ML, CASINI C, CASINI M. Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum. Siena: Cantagalli; 2009. A quest’ultimo testo si rinvia anche per un esame della casistica in tema di obiezione di coscienza.

2) CORTE COSTITUZIONALE: Sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997; Legge 19 febbraio 2004,

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita; COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA. Identità e statuto dell’embrione umano (22.06.1996); ID. Parere sulle ricerche utilizzanti embrioni umani e cellule staminali (11.05.2003); ID. Considerazioni bioetiche in merito all’“ootide” (15.07.2005); ID. Adozione per la nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (PMA) (18.11.2005); ID. Aiuto alla donna in gravidanza e depressione post
-partum (12.12.2005).

3) CASINI M. Il diritto alla vita del concepito nella giurisprudenza europea. Le decisioni delle Corti costituzionali e degli organi sovranazionali di giustizia. Padova: Cedam; 2001: 37-83.

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*Marina Casini è ricercatore all’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

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ZENIT Staff

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