"La dignità umana nelle Carte sui diritti dell'uomo"

ROMA, domenica, 22 novembre 2009 (ZENIT.org).- Riportiamo per la rubrica di Bioetica la relazione pronunciata da Marina Casini al Convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita a Montecatini venerdì 20 novembre. Marina Casini, ricercatrice di Bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si occupa in particolare della dimensione giuridico-legislativa della bioetica.

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Parlare della dignità umana nelle carte sui diritti dell’uomo all’interno di un Convegno promosso annualmente dal Movimento per la vita è come eseguire il “Flauto magico” davanti a specialisti di Mozart,  illustrare la legge di gravità a celebri fisici, raccontare la trama della tragedia “Romeo e Giulietta” a chi da anni si occupa di Shakespeare. E’ a dir poco imbarazzante!

Il movimento per la vita è nato dalla contemplazione della dignità umana nel più piccolo e povero degli uomini e ha legato il suo impegno civile e politico alla moderna idea dei diritti dell’uomo per rifondarli e restituire loro quella verità che l’ingiustizia della legge calpesta e offende. Quella verità che si chiama uguale dignità dell’esistenza.

Basti pensare alle numerosissime iniziative che da sempre hanno caratterizzato l’attività del Movimento i temi proposti nei concorsi europei (il primo dei quali risale al 1986), alla petizione europea, alla proposta di modifica dell’art. 1 cc. Tutti temi, tra l’altro affrontati nell’ultimo numero speciale del mensile Sì alla vita.

Ma, bando ad ogni imbarazzo! In fondo reperita iuvant!

1. Dignità umana e Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo

Da quanto risulta, in ambito giuridico, la parola dignità umana si trova usata per la prima volta in documento internazionale, moderno e laico: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (DUDU), approvata il 10 dicembre 1948. La Dichiarazione inizia proclamando che “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.” E prosegue affermando”il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo  hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità”.

La genesi di questo documento fondamentale si connette a guerre chiamate, per la prima volta nella storia, mondiali, ed è la risposta ai noti drammatici eventi resi particolarmente crudeli anche per l’utilizzazione massiccia di nuove scoperte scientifiche e tecnologiche e alla diffusione di teorie che discriminavano gli esseri umani in base al loro preteso valore. E’ del 1920 il libro intitolato “L’autorizzazione all’eliminazione delle vite non più degne di essere vissute

A differenza di altri documenti precedenti apparentemente simili che riguardano il diritto interno di singole nazioni (penso alla Magna Charta Libertatum del 1215; alla Petition of Rights del 1628, all’ Habeas Corpus Act del 1679, al Bill of Rights del 1689, alla Dichiarazione dei diritti e dell’indipendenza degli Stati Uniti del 1776, alla legge dei diritti del 1791 e, naturalmente, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino adottata nel 1789 all’esplodere della Rivoluzione francese), la DUDU si colloca nel diritto internazionale. Approvata nell’ambito dell’ONU, si autoproclama universale, valida cioè anche per tutti gli Stati che non l’avevano accettata (i Paesi del blocco sovietico si astennero), il che contrasta con l’antica regola fondatrice del diritto internazionale, secondo la quale “Pacta sunt servanda”. La nuova regola sembra essere “Dignitas est servanda”.

2. Il riferimento alla dignità umana nei documenti successivi alla DUDU

A partire dalla Dichiarazione Universale, la dignità umana – da tutelare e promuovere – è posta al centro degli assetti giuridici in tutti i successivi atti internazionali sui diritti dell’uomo e in molte delle successive Costituzioni nazionali.

E’ impressionante l’insistenza del richiamo alla dignità umana, talora ripetendo le stesse parole della Dichiarazione Universale. Basti pensare ai Patti internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali; alle Convenzioni volte a proteggere determinate categorie di soggetti: Convenzione relativa ai rifugiati (Ginevra, 28. 7. 1951), a quelle sui diritti politici delle donne (New York 20. 12. 1952) e sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (New York, 18. 12. 1979), alla Convezione sui diritti del fanciullo (New York, 20. 11. 1989). Basti pensare, ancora, ai documenti diretti ad impedire violazioni particolarmente gravi (Convenzione del 1965 contro la discriminazione razziale, Convenzione del 1984 contro la tortura), alle dichiarazioni e patti a carattere regionale (Convenzione americana del 22. 11. 1969, carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 26. 6. 1981, carta araba del 25. 9. 1994).
Appartiene alla categoria degli atti regionali la Convenzione Europea per la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali”, siglata a Roma il 4. 4. 1950 nell’ambito del Consiglio d’Europa, che tanta importanza anche pratica ha assunto con lo sviluppo della Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo, la cui funzione è quella di garantire l’applicazione di quella Convenzione in sede giurisdizionale. Non si può, poi, non ricordare anche la Convenzione di Oviedo del 4. 4. 1997 “per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”.

L’influenza della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo si avverte anche a livello di ordinamenti giuridici interni. Nelle Costituzioni emanate all’indomani del secondo conflitto mondiale non si esita ad affermare che l’uomo, con i suoi inalienabili diritti scaturenti dalla dignità umana, costituisce il senso, l’orientamento, lo specifico ed essenziale compito dell’intera organizzazione statuale.

Tra le Costituzioni europee, meritano particolare menzione quella tedesco-occidentale del 1949, nel cui articolo 1, sotto la rubrica “dignità umana, vincolo legislativo fondamentale del potere statale”, si legge: “la dignità umana è intangibile. E’ dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla” e quella spagnola, che all’art. 10 proclama: “La dignità della persona, i diritti ad essa inerenti, sono il fondamento dell’ordine politico e della pace sociale”.

Altrettanto meritevole di meditazione è il fatto che in tutte le Costituzioni fiorite nell’est europeo dopo il crollo del Comunismo è costante il riferimento alla dignità umana (Slovacchia, art. 12; Lituania, art. 21; Estonia, art. 10; Bulgaria, art. 42; Albania, art. 2; Romania, art. 1; Polonia, art. 30). Meritano particolare menzione il testo polacco e quello rumeno. Secondo il primo “la naturale e inviolabile dignità dell’uomo è fonte della libertà e dei diritti dell’individuo e del cittadino. Il Governo ha il dovere di tutelare la sua inviolabilità”. Il secondo proclama la dignità dell’uomo, il “valore supremo garantito”.

Nel Trattato di Lisbona all’art. 2, si legge: “L’Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani”e l’art 6 afferma che: “L’Unione riconosce i diritti , le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati”. Nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE viene fatto, appunto, ampio riferimento alla riconoscimento della dignità umana.

3. Il contenuto della dignità umana

Il frequentissimo riferimento alla dignità umana non è accompagnato dalla spiegazione della sua origine, ma le carte sui diritti umani offrono alcune indicazioni assai importanti per coglierne il contenuto: 1) la dignità non si concede, né si attribuisce, ma si “riconosce”; non dipende da una decisione, ma da una constatazione; 2) esprime il valore finalistico dell’uomo (uomo fine, soggetto); 3) è “inerente” all’essere umano, non è un attributo aggiuntivo dell’esistenza, ma il suo carattere intrinseco; 4)
è la ragione dell’uguaglianza tra tutti gli uomini: se all’apparenza è la differenza che ci caratterizza (come si dice, ciascuno è “unico e irripetibile”), tuttavia, questo sembrano dire le carte sui diritti dell’uomo, nella molteplicità delle differenze c’è un solo aspetto comune a tutti, una sorta di comune denominatore che ogni uomo possiede per il solo fatto di esistere: la comune umanità cui “inerisce” la dignità. Insomma, esistenza e dignità umana coincidono. Per questo e non per altro siamo tutti veramente uguali, senza graduazioni e comparazioni. Già Kant nella Fondazione della metafisica dei costumi (paragrafo Dottrina della virtù) aveva evidenziato l’esigenza di considerare l’uomo «elevato al di sopra di ogni prezzo, perché come tale egli deve essere riguardato non come mezzo per raggiungere i fini degli altri e nemmeno i suoi propri, ma come un fine in sé; vale a dire egli possiede una dignità (un valore interiore assoluto), per mezzo della quale costringe al rispetto di se stesso tutte le altre creature ragionevoli del mondo ed è questa dignità che gli permette di misurarsi con ognuna di loro e di stimarsi loro uguale».

Per questo, la dignità nel suo nucleo essenziale è sinonimo di diritto alla vita e di persona: il diritto alla vita è la prima espressione della dignità umana e ogni essere umano è sempre persona. Nella logica delle moderne carte sui diritti umani la distinzione tra essere umano e persona è culturalmente e praticamente una gravissima discriminazione.

Se le cose stanno così, il significato e la forza della dignità umana si manifestano soprattutto quando la vita umana è talmente priva di sperimentabili caratteristiche attraenti da non possedere altro che l’uguale “timbro” che accomuna tutti gli uomini. Esso esige che anche laddove le apparenze sono molto diverse la dignità deve essere ugualmente affermata.

Il contenuto della dignità umana è reso evidente dal cammino intrapreso per abolire la pena di morte, la cui tappa più recente è la risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU che ha approvato la moratoria universale contro la pena di morte (18 dicembre 2007), confermata ad un anno di distanza nel dicembre scorso. Nel dibattito su tale pena estrema – che a lungo è stata la sanzione per eccellenza nei confronti di comportamenti criminosi – vengono proposti anche argomenti di carattere pratico (possibilità di errore giudiziario, impossibilità dell’emenda da parte del condannato, inefficacia della funzione di prevenzione generale dei reati). Tuttavia, la ragione principale è espressa in un passaggio della risoluzione ONU del 2007: «l’uso della pena di morte mina la dignità umana», per questo i membri dell’Assemblea generale dell’ONU si dichiarano convinti che «una moratoria sulla pena di morte contribuisca al miglioramento e al progressivo sviluppo dei diritti umani».

Ora, se la moratoria riguardante le esecuzioni capitali contribuisce al “miglioramento e al progressivo sviluppo dei diritti umani”, quale straordinario contributo sarebbe quello di una moratoria nei confronti degli attentati alla vita degli innocenti bambini non nati, dei disabili e dei morenti!

L’aspetto più affascinante è il carattere assolutamente laico della moderna idea dei diritti dell’uomo e contemporaneamente l’evidente presenza in essa di una dimensione di mistero racchiuso in questa parola: dignità.

Essa rinvia dunque ad un “oltre”, ad una dimensione trascendente dell’uomo visibile con lo “sguardo della mente” che riconosce al di là delle diverse apparenze un’uguale sostanza. Non è pertanto scorretto definire la moderna idea dei diritti umani “religione civile” o “religione laica”. Del resto, una sensibilità religiosa – pur senza riferimenti ad un Essere Supremo – è dimostrata dall’uso della parola “fede”. Al punto n. 5 del preambolo si legge, infatti: “i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana”.

Sarebbe interessante riflettere sul collegamento tra questa “fede laica” nella dignità umana e il riconoscimento della famiglia come primordiale società naturale, nucleo, cellula fondamentale del consorzio civile e dello Stato, fondata sul matrimonio. Il mistero di grandezza che avvolge la vita umana è lo stesso che illumina il significato del matrimonio e della famiglia.

4. La nuova questione antropologica e il fondamento dei diritti umani

Il continuo evocare i diritti umani nel nostro tempo rivela la straordinaria funzione pensata per essi. Purtroppo, però, a distanza di oltre sei decenni assistiamo ai continui tradimenti di quanto affermato nella DUDU e nelle moderne carte dei diritti umani.

L’aspetto più drammatico non riguarda tanto – sebbene si tratti di violazioni gravissime – le violazioni de facto, quanto le violazioni de iure che – proprio perché de iure – non vengono considerate violazioni, ma “progressi” e “conquiste”. Attraverso il veicolo delle leggi, le minacce alla vita umana diventano fatti organizzati, promossi e pianificati (anche a livello sanitario ed economico), assumendo i caratteri della sistematicità e della programmazione da parte della collettività, cancellando nelle coscienze il valore della vita fino a negare l’esistenza dell’ uomo.

Scollegati dall’ordine dell’essere, i diritti umani divengono da un lato strumenti della volontà individuale volti a soddisfare pretese, presentate come “nuovi diritti civili”, avanzate proprio sul terreno delle nuove frontiere della scienza e della medicina (alle quali si chiede assistenza) e nell’ambito sociale, politico e legislativo (cui si chiede il riconoscimento pubblico mediante la legge); dall’altro. divengono volubili e variabili regole di funzionamento della società, dipendenti dal consenso della maggioranza espresso secondo certe forme e procedure: ciò che oggi è considerato “diritto fondamentale” domani potrebbe non esserlo più. Questo approccio individualistico e consensuale-procedurale ai diritti dell’uomo oscura il contenuto della dignità, distrugge il collegamento tra dignità ed uguaglianza, non valuta il senso della “inerenza” della dignità all’essere umano come tale.

In una parola, la tendenza sempre più applicata dal legislatore di garantire il diritto in forza di una libertà individuale autoreferenziale e sganciata da ogni collegamento con la verità dell’uomo (chiamata autodeterminazione) sta stringendo alle corde il fondamentale diritto alla vita e all’autentica dignità della morte, facendolo ritenere un affare privato, di coscienza, in pieno contrasto con la moderna idea dei diritti umani. «Questa radicalizzazione – è stato scritto – che a torto si vuole presentare come frutto dell’autonomia dalla religione, crea di fatto un nuovo pantheon valoriale con l’attestarsi di una religione civile costruita sul solo desiderio individuale».  Ma questo, ancora una volta è in pieno contrasto con la moderna idea dei diritti dell’uomo il cui perno non è l’ “io”, ma il “tu”.

La questione fondamentale è perciò quella antropologica: occorre dare solidità e verità ai diritti umani sottraendoli alla deriva che giunge persino ad utilizzarli contro l’uomo.

In questo senso la riflessione nell’ambito della bioetica offre una straordinaria occasione per rifondare sull’uomo i diritti dell’uomo. L’umanità che incontra la bioetica è, infatti, la più fragile strutturalmente  e socialmente a rischio della più aspra emarginazione, quella autorizzata dalla legge. Il campo della bioetica si può considerare, dunque, il campo della “verità sull’uomo”. Se pensiamo all’essere umano nella fase embrionale, oppure all’essere umano che si trova in quella situazione clinica di devastante disabilità chiamata “stato vegetativo”, a un malato grave o a un malato di mente, a un anziano in stato di demenza senile e di progressivo rapido declino fisico e psichico … come valutiamo la “dignità” umana? In termini di uguaglianza rispetto a un bambino appena nato, a un giov
ane, a un soggetto sano di corpo e di mente, a chi è autosufficiente?

Anna Arendt ha scritto che “la concezione dei diritti umani è naufragata nel momento in cui sono comparsi individui che avevano perso tutte le altre qualità e relazioni specifiche, tranne la loro qualità umana. Il mondo non ha trovato nulla di sacro nell’astratta nudità dell’essere uomo”.

Conclusione

Come evitare il naufragio totale e  recuperare, rinsaldandola un’autentica antropologia che sappia rendere le carte sui diritti umani espressione di saggezza, di maturità, e non di condanna nei confronti di chi non possiede nulla se non la nudità dell’essere uomo?

La risposta esige ancora una volta l’accettazione del “mistero”. La via è quella di collocare la dignità umana all’interno di un “mistero” positivo percepibile con la forza della mente pensante e della coscienza ragionante di chi osserva. Ecco perché Benedetto XVI, quando era cardinale, in un celebre discorso del 1987 tenuto in occasione di un Convegno promosso dal Movimento per la Vita su Il diritto alla vita e l’Europa ha sottolineato che «lo sguardo che porto sull’altro decide della mia umanità. [ … ] L’altro è custode della mia dignità. [ … ] questo sguardo sull’altro custodisce la verità e la dignità dell’uomo: l’uomo ne ha bisogno per essere se stesso e non smarrire la sua identità nel mondo delle cose».

La trascendenza dell’uomo è alla portata dell’uomo, come dimostra del resto l’investigazione di pensatori come Socrate, Platone e Aristotele che cristiani non erano, né potevano esserlo. Sembra che niente sia più prossimo alla mente umana che ipotizzare un’Oltre, o meglio un Altro. Non è un atto irrazionale, ma iper-razionale!

L’estrema povertà e fragilità dell’essere umano «nei momenti più emblematici dell’esistenza» (Giovanni Paolo II) mette così alla prova decisiva i moderni ordinamenti giuridici nella solidità delle fondamenta, nell’autenticità degli obiettivi, nella verità di quelle parole pronunciate tanti anni fa, ma ancora oggi pienamente valide: “il riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana costituisce il fondamento della, libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. 

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ZENIT Staff

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