Il "Rescriptum" sulla rinuncia dei vescovi e dei titolari di uffici di nomina pontificia

Approvate dal Papa le disposizioni che ribadiscono la disciplina vigente nella Chiesa latina e nelle varie Chiese orientali

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Ricevendo in udienza il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, lo scorso 3 novembre, Papa Francesco ha approvato con un Rescriptum le disposizioni sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia. Il Pontefice ha altresì stabilito che quanto è stato deliberato abbia ferma e stabile validità, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di particolare menzione, ed entri in vigore il giorno 5 novembre 2014, con la pubblicazione su “L’Osservatore Romano”, e, quindi, nel commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.

Il documento – ha spiegato il vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Ciro Benedettini – è “una forte riproposizione delle norme già conosciute e un invito a mettere in pratica l’invito del Papa a considerare l’episcopato un servizio e non un onore”.

Si conferma, dunque, la disciplina vigente nella Chiesa latina e nelle varie Chiese orientali sui iuris, secondo la quale i vescovi diocesani ed eparchiali, così come i vescovi coadiutori e ausiliari, sono invitati a presentare la rinuncia al loro ufficio pastorale al compimento dei 75 anni di età. Con l’accettazione della rinuncia, gli interessati decadono anche da qualunque altro ufficio a livello nazionale, conferito per un tempo determinato in ragione del suddetto incarico pastorale.

Degno di apprezzamento ecclesiale – si legge nel Rescriptum – è il gesto di chi, spinto dall’amore e dal desiderio di un miglior servizio alla comunità, ritiene necessario per infermità o altro grave motivo rinunciare all’ufficio di pastore prima di raggiungere l’età di settantacinque anni. In tali casi i fedeli sono chiamati a manifestare solidarietà e comprensione per chi è stato loro pastore, assistendolo puntualmente secondo le esigenze della carità e della giustizia.

In alcune circostanze particolari l’autorità competente può ritenere necessario chiedere a un vescovo di presentare la rinuncia all’ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo.

I cardinali capi dicastero della Curia Romana e gli altri cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia sono ugualmente tenuti, al compimento del settantacinquesimo anno di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa, il quale, ponderata ogni cosa, procederà”.

I capi Dicastero della Curia Romana non cardinali, i segretari ed i vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia – conclude il documento – decadono dal loro incarico compiuto il settantacinquesimo anno di età; i membri, raggiunta l’età di ottant’anni; tuttavia, quelli che appartengono ad un Dicastero in ragione di un altro incarico, decadendo da questo incarico, cessano anche di essere membri.

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ZENIT Staff

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