I ministeri di lettore e di accolito

Risponde padre Edward McNamara, L.C., professore di Teologia e direttore spirituale

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Questa settimana padre Edward McNamara risponde ad una domanda posta da un nostro lettore in Papua Nuova Guinea.

I ministeri di lettore e di accolito vanno sempre conferiti in questo ordine – in un certo senso anche logico – almeno per chi si prepara al sacerdozio? È possibile che in casi particolari (ad esempio per necessità pastorali) il vescovo inverta quest’ordine, prima il ministero di accolito, seguito poi dopo sei mesi da quello di lettore? – P.M., Boroko, Papua Nuova Guinea

Nel 1973 Papa Paolo VI pubblicò la lettera apostolica Ministeria quaedam, che stabilisce i ministeri laicali di lettore e di accolito, da conferire a tutti i candidati ai sacri ordini. Per poter conferirli, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

“VIII. Perché uno possa essere ammesso ai ministeri, si richiedono:

a) la domanda, liberamente compilata e sottoscritta dall’aspirante, da presentare all’Ordinario (il Vescovo, e negli istituti clericali di perfezione, il Superiore Maggiore), cui spetta l’accettazione;

b) l’età conveniente e le speciali qualità, che devono essere determinate dalla Conferenza Episcopale;

c) la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano”.

“IX. I ministeri sono conferiti dall’Ordinario (il Vescovo e, negli Istituti clericali di perfezione, il Superiore Maggiore) con il rito liturgico «istituzione del Lettore» e «istituzione dell’Accolito», riconosciuto dalla Sede Apostolica”.

“X. Fra il conferimento del Lettorato e quello dell’Accolitato siano rispettati gli interstizi, stabiliti dalla Santa Sede o dalle Conferenze Episcopali, tutte le volte che alle medesime persone viene conferito più di un ministero”.

“XI. I candidati al Diaconato e al Sacerdozio debbono ricevere i ministeri del Lettore e dell’Accolito, se non l’hanno già fatto, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell’Altare. Per i medesimi candidati, la dispensa dal ricevere i ministeri è riservata alla Santa Sede”.

“XII. Il conferimento dei ministeri non dà diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa”.

“XIII. Il rito dell’istituzione del Lettore e dell’Accolito sarà pubblicato entro breve tempo dal competente Dicastero della Curia Romana”.

Le norme essenziali di questo documento pontificio sono stati successivamente incorporati nei canoni 230 e 1035 del Codice di Diritto Canonico.

Il primo paragrafo del canone 230 dice:

“I laici di sesso maschile, che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa”.

Un maschio può quindi essere istituito lettore senza necessariamente aspirare a diventare un accolito, ma non sembra che si possa diventare accolito senza primo passare attraverso il lettorato. Bisogna ammettere, però, che per vari motivi pratici questi ministeri vengono conferiti quasi esclusivamente a candidati al sacerdozio e al diaconato.

Da parte sua il canone 1035 afferma:

“§1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente”.

“§2. Tra il conferimento dell’accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi.”

Questo senz’altro implica che il ministero di accolito precede il diaconato. Inoltre, visto che nessuna menzione è fatta del tempo in cui il ministero del lettorato viene esercitato, si può dedurne che esso viene logicamente prima. Non c’è neppure alcuna menzione del tempo che deve trascorre tra il conferimento del lettorato e dell’accolitato.

Questo viene ulteriormente sottolineato da alcuni altri documenti, quali le norme di base emanate nel 1998 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica per quanto riguarda la formazione dei diaconi permanenti. Il n° 59 di questo documento dice:

“59. Fra il conferimento del lettorato e dell’accolitato, è opportuno che trascorra un certo periodo di tempo in modo che il candidato possa esercitare il ministero ricevuto. «Tra il conferimento dell’accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi».”

Pertanto non sembra che ci sia molto margine di manovra per conferire legittimamente il ministero del lettorato dopo quello dell’accolitato. Se questo dovesse accadere per una svista tecnica (nella mia esperienza si è verificato in una sola occasione), non avrebbe effetti sulla legittimità né di entrambi i ministeri né della successiva ordinazione.

Se un Ordinario locale ha una particolare situazione da risolvere – come ha suggerito il nostro lettore – ha l’autorità necessaria per agire, pur rimanendo nei limiti imposti delle norme e rispettando l’ordine dei ministeri. Potrebbe abbreviare il tempo che intercorre tra il lettorato e l’accolitato. Potrebbe anche conferire uno dei due ministeri in una cerimonia relativamente privata. In caso di necessità e di urgenza, può anche conferire entrambi i ministeri nella stessa persona all’interno di una singola celebrazione, eliminando in questo modo il periodo di esercizio del ministero del lettorato.

Non è mai permesso, però, conferire il ministero di accolito nella stessa celebrazione dell’ordinazione diaconale.

***

I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.orgSi chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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ZENIT Staff

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