I diritti del concepito (Prima parte)

La prova giuridica dell’esistenza di ogni bambino e bambina fin dal concepimento

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Comunemente si sostiene, a proposito della vita umana, che il dato biologico deve essere valutato dal pensiero, cioè dalla filosofia. Nonspetterebbe alla biologia dire l’ultima parola su chi è uomo e chi non lo è, perché l’evidenza scientifica dovrebbe essere sottoposta ad un giudizio di valore e un tale giudizio, in quanto implicante la considerazione del senso della vita, sarebbe compito, appunto, della filosofia. Perciò può sembrare strano proporre una prova dell’esistenza dell’uomo non come filosofica, ma come giuridica.

Il fatto è che il diritto e la giustizia per un verso hanno assolutamente bisogno di sapere chi è l’uomo e, per altro verso, forniscono dei criteri decisivi per riconoscerlo. “L’umanità” del diritto è evidente. Il diritto è fatto per l’uomo: “Hominum causa omne ius constitutum est”, dicevano già i giureconsulti dell’età romana.

Non ci sono né leggi né tribunali nel mondo animale e vegetale. Invece non esiste società umana senza un ordinamento giuridico: “Ubi societas ibi ius; ubi ius ibi societas”. La giustizia suppone e regola una relazione tra uomini.

S. Tommaso l’ha definita la virtù che ha il compito di ordinare l’uomo in relazione agli altri uomini (“Iustitiae proprium est inter alias virtutes ut ordinet homines in iis quae sunt ad alterum”) e Dante ha parlato di una proporzione tra l’uomo e l’uomo (“hominis ad hominem proportio”).

Le prime parole della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata dall’Onu il 10/12/1948 ed approvata da tutti i popoli della terra, richiamata e ripetuta in molteplici costituzioni nazionali ed atti internazionali, affermano che il fondamento della giustizia (così come della libertà e della pace) consiste nel riconoscimento della dignità inerente ad ogni essere appartenente alla famiglia umana e dei suoi uguali ed inalienabili diritti. La teoria dei diritti dell’uomo ha una importanza fondamentale nella cultura giuridica moderna. La Dichiarazione del 1948 nasce dalla tragedia della seconda guerra mondiale, del disprezzo della vita umana e della discriminazione sull’uomo. Essa vorrebbe essere il punto fermo da cui ripartire per costruire un futuro finalmente sicuro, prospero e pacifico. Riguardo alla Giustizia la dottrina dei diritti umani vorrebbe dare una risposta definitiva a due antiche tormentose domande: “che cosa distingue la legge dal comando del più forte?” e “che cosa distingue lo Stato da una associazione per delinquere ben organizzata?”.

Sembrano domande retoriche e invece sono inquietanti, perché, ad esempio, le leggi razziali erano del tutto corrette dal punto di vista formale, approvate com’erano dai parlamenti e pubblicate sulle Gazzette ufficiali, così come lo Stato nazista potrebbe ben qualificarsi una potente organizzazione delinquenziale. La legge è legge, cioè veramente giusta, dicono le prime parole della Dichiarazione universale dei diritti umani, quando difende, promuove e garantisce la dignità di ogni uomo, o per il suo specifico contenuto o perché fa parte di un ordinamento complessivo che ha lo scopo di proteggere il singolo uomo.

Così lo Stato si distingue da una associazione per delinquere ben organizzata se usa la sua grande forza per proteggere la dignità di ogni singolo uomo. Ma tutta la dottrina dei diritti umani è vanificata se non sappiamo chi sia l’uomo. È il problema della titolarità dei diritti. Per essere appeso a una parete un quadro ha bisogno di un chiodo ben saldo fissato nel muro: così il sistema dei diritti umani ha come condizione della sua stessa funzione benefica una definizione solida di uomo.

Ma se il diritto ha bisogno di conoscere l’uomo, esso fornisce anche due criteri fondamentali per definirlo. Parlo del diritto moderno, non di quello antico.

I due criteri sono: a) il principio di eguaglianza; b) il principio di precauzione.

Il contributo del moderno pensiero giuridico per riconoscere l’uomo: il principio di Eguaglianza

L’esperienza della schiavitù

L’eguaglianza (o non discriminazione) è una grande conquista. Tutti gli uomini sono uguali in dignità e diritti, senza distinzione di lingua, di razza, di religione, di ricchezza, di salute, di età, di bellezza etc. Purtroppo questa regola, scritta all’inizio di tutte le Costituzioni, in linea di fatto non sempre viene attuata. Ma dal punto di vista del pensiero ben pochi osano negarla. Non sempre è stato così. Per rendersene conto basta pensare all’istituto della schiavitù.

Parlo della schiavitù giuridicamente legittimata, cioè voluta dalla legge e perciò considerata giusta, non dell’asservimento di fatto di un uomo ad un altro uomo, ciò che purtroppo si verifica anche oggi, ma che gli ordinamenti giuridici vietano ed anzi puniscono come grave reato. Nell’antico diritto romano, il più civile per quei tempi, lo schiavo era considerato una cosa di cui il padrone era il proprietario che ne poteva disporre a piacimento. Poteva liberamente comprarlo, venderlo, distruggerlo.

Sarebbe estremamente interessante ripercorrere la storia della schiavitù, un istituto che lambisce i nostri tempi. Tutte le legislazioni che si sono succedute nei secoli e che magari segnano un avanzamento di civiltà, tuttavia hanno mantenuto la discriminazione tra uomini liberi e servi. Quando con la scoperta dell’America furono scoperti anche gli indiani ci fu una vivace disputa se essi dovessero o no essere equiparati alle bestie e fu un lampo di grandezza della Chiesa la solenne affermazione che anche gli “indios” sono “veros homines”, veri uomini, contro le teorie che, a vantaggio dei conquistatori, ritenevano che essi potessero liberamente essere considerati come dei bruti (documento pontificio di Paolo III, Ineffabilis Deus, 1537). Eppure è continuata a lungo la triste storia dei neri d’Africa, rapiti dagli arabi, venduti agli europei, trascinati in America, obbligati a coltivare la terra, e come la terra e le case, venduti, messi all’asta, lasciati in eredità. Lo strumento con quale il diritto ha giustificato questa discriminazione è stato il concetto di persona. Nel diritto romano si legge: “servus nullum caput habet”, ossia: lo schiavo non è un soggetto. Ma ancora nella seconda metà del 1500 un giurista olandese dal nome latinizzato, Vultejus, scrive che “servus homo non persona”: lo schiavo è un uomo, ma non è una persona”. Ancora più conturbante la famosa sentenza Dred Scott pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1857: “I neri non sono persone secondo la legge civile”. Pochi sanno che la Francia della rivoluzione del 1789, quella che ha proclamato i diritti dell’uomo e del cittadino ha abrogato finalmente la legge che permetteva la schiavitù soltanto nel 1848.

Alla base dell’istituto giuridico della schiavitù non c’era soltanto l’incapacità di vedere l’uomo nello schiavo. C’era anche l’interesse economico che non faceva né vedere né riflettere. Il lavoro dello schiavo non costava nulla e l’economia sarebbe stata sconvolta se gli imprenditori avessero dovuto pagare un salario come quello corrisposto agli uomini liberi. Perché meravigliarsi, allora, se anche nel 1900 si sono diffuse teorie razziste, che all’inizio parevano balzane, di pensatori poco equilibrati, ma che poi sono state tradotte nell’idea della superiorità di una sola razza, quella ariana, e nella tragedia dell’olocausto, cioè dello sterminio sistematico di intere popolazioni, in primo luogo degli appartenenti alla razza ebraica, con conseguente incameramento dei loro beni? Ancora una volta lo strumento con cui il diritto operò la discriminazione fu la corruzione della parola “persona”.

Il diritto nel suo campo riconosce come persona il soggetto titolare di diritto. Se i diritti vengono tolti non c’è più la persona in senso giuridico. Viceversa se i diritti vengono affermati, allora giuridicamente vi è una persona. Aprite la prima pagina del nostro codice civ
ile. Il primo libro si intitola “delle persone” e l’art. 1 si intitola “le persone fisiche”. Fino al 1944 vi era un terzo comma, ora fortunatamente scomparso, perché abrogato, dove si stabiliva che possono essere previste limitazioni della personalità giuridica a protezione della razza. I dati storici della negazione della qualità di “persona” a determinate categorie di individui umani e della capacità degli interessi economici di piegare il pensiero per realizzare un fine di utilità pratica dovrebbero far riflettere anche oggi quando si discute sull’inizio della vita umana. La riflessione sulle discriminazioni tra essere umano ed essere umano potrebbe essere allargata pensando ad altre categorie di individui: le donne, i bambini, gli stranieri, i malati di mente, i portatori di

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*Per ogni approfondimento Le cinque prove dell’esistenza dell’uomo

(Edizioni San Paolo – 5 Euro)

[La seconda parte sarà pubblicata domani 18 febbraio]

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Carlo Casini

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