Appello al Presidente del Consiglio per salvare Eluana

di Antonio Gaspari

ROMA, lunedì, 27 ottobre 2008 (ZENIT.org).- Paolo Deotto, coordinatore di un Forum on line dal titolo “ideologia ed eutanasia”, connesso al sito creato da don Beniamino Di Martino (www.storialibera.it), ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per salvare Eluana Englaro.

La lettera, su cui si stanno raccogliendo adesioni, riporta anche il parere qualificato degli avvocati Carlo Cigolini e Luigi Torre, di Genova, per una ipotesi di testo legislativo volto a difendere la vita di Eluana Englaro.

Nella lettera inviata la Presidente del Consiglio, si spiega che Eluana Englaro “non è affetta da alcuna patologia, né si può individuare alcun ‘accanimento terapeutico’ nel suo caso” e  che, sospendendo l’alimentazione, la si condannerebbe “a una morte atroce, per fame e sete”.

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“Sicché – continua la missiva – potremmo arrivare alla situazione assurda e disumana della magistratura che pronuncia una sentenza che è, nei fatti, una condanna a morte, senza alcuna legge che supporti questa decisione”.

Il signor Deotto spiega che sul sito di “Storia Libera” e sui forum ad esso collegati sono già stati lanciati appelli per scongiurare “questa barbarie”.

E si chiede: “L’Italia, Paese di grande civiltà, può forse consentire che, in base a una decisione moralmente inaccettabile e giuridicamente assurda, sia tolta la vita a una innocente?”.

Si ricorda anche che “le suore che da anni si prendono amorevolmente cura di Eluana Englaro hanno più volte ribadito il loro desiderio di continuare nel loro caritatevole impegno, hanno supplicato di non commettere un crimine che non troverebbe alcuna giustificazione”.

Nella lettera si propone poi l’articolo unico di una ipotesi legislativa, così come proposta dagli avvocati Carlo Cigolini e Luigi Torre, di Genova,  secondo cui “ salvo contraria disposizione di legge che deroghi espressamente alla presente norma, l’autorità giudiziaria, di qualunque sede, grado e competenza, non ha in alcun caso il potere di autorizzare chicchessia a causare, direttamente od indirettamente, con comportamento attivo od omissivo, la morte di una persona”.

All’articolo due: “Ogni provvedimento emesso in violazione del comma 1, ancorché in data precedente all’entrata in vigore della presente legge, è nullo e privo di efficacia discriminante della condotta penalmente rilevante di chi vi avesse dato esecuzione o in qualunque modo vi avesse concorso”.

Inoltre gli avvocati Cigolini e Torre aggiungono questa considerazione: “In un caso come questo in cui ci sono sia la gravità (per la materia, vita o morte) sia l’urgenza (per l’irreversibilità degli effetti di una eventuale esecuzione), ben potrebbe il governo introdurre tale norma con decreto legge nel rispetto dei requisiti posti dall’art. 77 della costituzione”.

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ZENIT Staff

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