A chi è affidato il governo della Chiesa quando muore il Papa?

Risponde la Costituzione Apostolica che Giovanni Paolo II ha scritto in caso di Sede Vacante

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CITTA’ DEL VATICANO, domenica, 3 aprile 2005 (ZENIT.org).- A chi viene affidato il governo della Chiesa quando muore il Papa? A questa domanda, sorta in seguito alla scomparsa di Giovanni Paolo II, risponde la Costituzione Apostolica che egli ha lasciato pr accompagnare la Chiesa nel momento di vacanza della Sede Apostolica.

La “Universi Dominici Gregis” ( UDG ) risponde che il governo è affidato “al Collegio dei Cardinali”, ma “solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili”.

I porporati possono decidere su affari di governo quando si presenta un problema che a giudizio della maggior parte dei cardinali riuniti non può essere rimandato – “il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza” (UDG 6), “e per la preparazione di quanto è necessario all’elezione del nuovo Pontefice” (UDG 2).

Questo compito del Collegio Cardinalizio “dovrà essere svolto nei modi e nei limiti” previsti dalla “Universi Dominici Gregis”; per questo devono essere assolutamente esclusi gli affari “che – sia per legge sia per prassi – o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l’elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni” della Costituzione.

Giovanni Paolo II ha anche stabilito che “il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice” (UDG 3).

“Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l’ordinamento dell’elezione del Sommo Pontefice”, afferma il numero 4.

“Anzi – concludeva Giovanni Paolo II –, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e invalido”.

Allo stesso modo, al numero 20 si stabilisce che “durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato [attualmente l’arcivescovo Leonardo Sandri] come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati [l’arcivescovo Giovanni Lajolo] ed i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali”.

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ZENIT Staff

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